STATUTO

ASSOCIAZIONE AMICI BIBLIOTECA SAN LEONARDO

NUOVO STATUTO MODIFICATO AI SENSI DELLA RIFORMA (approvato nell’assemblea del 13 giugno 2019)

ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E’ costituita, ai sensi dell’art 35 del D. Lgs. 117/2017 e secondo le previsioni del Codice Civile, l’associazione di promozione sociale, denominata “Amici della Biblioteca San Leonardo – APS”, (assumerà la qualifica di ETS all’atto di iscrizione al RUNTS) con sede in Parma, attualmente in Via San Leonardo 47, presso l’Associazione Gruppo Medaglie d’Oro Bormioli Rocco. Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all’interno del medesimo Comune, deliberato dall’Assemblea degli associati, non comporta modifica statutaria.

L’associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art.2. La durata dell’associazione è illimitata.

ART. 2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L’Associazione svolge attività’ di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell’art 5 del D.Lgs.117/2017 e successive modificazioni e integrazioni:

lettera d)(omissis) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e

lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L’Associazione opera per l’istituzione di una biblioteca comunale nei Quartieri San Leonardo / Cortile San Martino e per valorizzarne le attività.

La biblioteca-centro culturale dovrà essere un luogo plurale sotto il profilo dell’offerta informativa (documenti tradizionali, multimediali e risorse di rete) delle opportunità culturali, formative e di tempo libero e soprattutto plurale per la varietà delle persone e dei bisogni ospitati. Un grande complesso che, con la partecipazione attiva delle realtà più vive del quartiere, diventi il punto di aggregazione di tutta la comunità.

Per la realizzazione dei propri scopi l’associazione si propone in particolare le seguenti azioni:

  • Avvio di un processo di progettazione partecipata col Comune per la realizzazione di una biblioteca che rispetti gli standard nazionali in materia e sia inserita organicamente nel Servizio Bibliotecario Comunale;
  • Progettazione e realizzazione di attività culturali, informative e formative occasionali e permanenti che valorizzino le risorse del territorio e si sviluppino soprattutto nei seguenti ambiti:
    • Ricostruzione dell’identità del quartiere, che ne valorizzi i caratteri storici di primo insediamento industriale della città, e ne interpreti e sostenga le prospettive di rinnovamento e sviluppo, senza nostalgie ma con coraggiosa ricerca di un nuovo ruolo nel quadro della città.
    • Realizzazione di attività culturali e formative rivolte a tutte le fasce d’età e gruppi d’interesse, individuate anche attraverso l’indagine sui bisogni emergenti;
    • Sviluppo di una vocazione di rilievo cittadino nel campo della cultura scientifica-tecnica-naturalistica-ambientale.
  • Collaborazione con la Biblioteca, una volta istituita, secondo il modello delle associazioni di “Amici della biblioteca” ormai consolidato a livello nazionale e internazionale.
  • Ogni altra attività connessa e affine a quelle sopra elencate e, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Per il raggiungimento di questi obiettivi, l’Associazione si impegna anche nella ricerca delle risorse necessarie tanto dalle Istituzioni Pubbliche quanto dai privati ed alla loro devoluzione nella costituzione e gestione della biblioteca secondo le modalità conseguenti alla forma di gestione prescelta.

Per lo svolgimento delle suddette attività l’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. In occasione degli eventi più impegnativi afferenti ai propri scopi istituzionali l’associazione potrà avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. Potrà inoltre avvalersi, in caso di necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti della normativa di riferimento per le associazioni di promozione sociale.

ART. 3 RISORSE ECONOMICHE

L’associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

  1. contributi degli aderenti e di privati,
  2. contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali,
  3. donazioni e lasciti testamentari;
  4. entrate patrimoniali,
  5. entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi o da iniziative promozionali;
  • beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualsiasi titolo;
  • altre entrate compatibili con la normativa di riferimento in materia di associazionismo di promozione sociale.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea che ne determina l’ammontare.

Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 4 BILANCIO O RENDICONTO

L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

All’inizio dell’anno finanziario l’Assemblea approva il bilancio di previsione e le linee programmatiche proposte dal Consiglio Direttivo.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro sei mesi. Esso deve essere depositato presso la sede dell’associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

ART. 5 I SOCI

L’associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. I soci possono essere persone fisiche oppure associazioni o enti privati senza scopo di lucro.

L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con particolare riferimento all’elettività delle cariche associative, all’esercizio del voto individuale ed all’effettività del rapporto associativo.

ART. 6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate. Avverso tale reiezione è possibile presentare ricorso alla prima Assemblea convocata.

Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’associazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso. L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi.

Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 7 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati:

  1. ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  2. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’associazione;
  3. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo. Tutti i soci hanno diritto:
  4. a partecipare effettivamente alla vita dell’associazione,
  5. a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
  6. ad accedere alle cariche associative;
  7. a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’associazione con possibilità di ottenerne copia.

ART. 8 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell’associazione:

  1. l’Assemblea dei soci;
    1. il Consiglio Direttivo;
    1. il Presidente;
    1. un organo di revisione contabile, se istituito dall’Assemblea al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa vigente.

L’elezione degli Organi dell’associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

ART. 9 ASSEMBLEA

L’Assemblea è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano dell’associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di una delega. Hanno diritto di voto i soci in regola con le quote associative ed iscritti da almeno un mese.

L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all’anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

L’Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell’associazione ed in particolare:

  1. approva il bilancio preventivo con le linee programmatiche per l’anno a venire e il bilancio consuntivo o rendiconto;
  2. elegge i componenti del Consiglio Direttivo e degli eventuali organi di controllo istituiti e ne determina gli eventuali compensi;
  3. delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  4. delibera l’esclusione dei soci;
  5. delibera l’eventuale variazione della sede;
  6. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione.

Sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto, anche per via telematica, da recapitarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

L’assemblea in seconda convocazione deve essere tenuta almeno ventiquattro ore dopo la prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto dal Segretario.

ART. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio deve nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l’eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

  1. curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  2. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
  3. nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
  4. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
  5. provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno un terzo dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, anche per via telematica, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti in apposito libro.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’associazione.

ART. 11 IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d’età.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

ART. 12 SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento per qualunque causa, l’associazione, sentito l’eventuale organo di controllo previsto dalla normativa vigente all’atto dello scioglimento, devolve il suo patrimonio ad altre associazioni di promozione sociale con finalità identiche o analoghe o comunque per fini di utilità sociale.

ART. 13 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia di Enti del Terzo Settore.

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