Assemblea

STATUTO – ART. 9 ASSEMBLEA

L’Assemblea è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano dell’associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di una delega. Hanno diritto di voto i soci in regola con le quote associative ed iscritti da almeno un mese.

L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all’anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

L’Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell’associazione ed in particolare:

  1. approva il bilancio preventivo con le linee programmatiche per l’anno a venire e il bilancio consuntivo o rendiconto;
  2. elegge i componenti del Consiglio Direttivo e degli eventuali organi di controllo istituiti e ne determina gli eventuali compensi;
  3. delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  4. delibera l’esclusione dei soci;
  5. delibera l’eventuale variazione della sede;
  6. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione.

Sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto, anche per via telematica, da recapitarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

L’assemblea in seconda convocazione deve essere tenuta almeno ventiquattro ore dopo la prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto dal Segretario.

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